Se la nave o il traghetto che hai prenotato subiscono un ritardo o addirittura vengono cancellati, rischiando di farti perdere una coincidenza, mantieni la calma: puoi sporgere un reclamo verso la Compagnia di navigazione per far valere i tuoi diritti di passeggero.
Rimborso biglietto nave: ecco che cosa ti spetta
Se non sei stato informato del ritardo nave o della cancellazione prima dell’acquisto del biglietto o se il ritardo o la cancellazione non dipendono da cause di forza maggiore (es. avverse condizioni metereologiche o catastrofi naturali), il Regolamento (UE) N. 1177 del 2010 stabilisce che, in caso di ritardo superiore a 90 minuti rispetto all’orario di partenza previsto o in caso di cancellazione della nave/traghetto, hai diritto a:
- rimborso biglietto nave, cioè il rimborso del prezzo pieno del biglietto, se rinunci al viaggio, oltre alla possibilità di tornare gratuitamente al punto di partenza iniziale;
- assistenza, comprendente:
- pasti e bevande, in relazione alla durata dell’attesa;
- sistemazione in adeguate strutture ricettive, nel caso in cui il ritardo o la cancellazione abbiano comportato un pernottamento, per un massimo di 80,00 euro a notte e per un massimo di tre pernottamenti ;
- trasferimento dal porto al luogo di sistemazione e viceversa.
- possibilità di proseguire il viaggio, con mezzi di trasporto alternativi.
Se scegli quest’ultima opzione, hai diritto:
al rimborso del 25% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno:
- un’ora, in un servizio regolare fino a quattro ore;
- due ore, in un servizio regolare tra quattro e otto ore;
- tre ore, in un servizio regolare tra otto e ventiquattro ore;
- sei ore, in un servizio regolare superiore a ventiquattro ore.
al rimborso del 50% del prezzo del biglietto per un ritardo di almeno:
- due ore, in un servizio regolare fino a quattro ore;
- quattro ore, in un servizio regolare tra quattro e otto ore;
- sei ore, in un servizio regolare tra otto e ventiquattro ore;
- dodici ore, in un servizio regolare superiore a ventiquattro ore.
È bene ricordare che tale normativa non si applica:
- alle navi autorizzate a trasportare meno di 13 passeggeri;
- alle navi che hanno non più di tre membri dell’equipaggio;
- alle navi che coprono un tragitto inferiore a 500 metri (solo andata);
- alle navi senza propulsione meccanica;
- alle navi per escursioni e visite turistiche – se non sono attrezzate per il pernottamento o se il soggiorno a bordo non supera i due pernottamenti.
Come puoi ottenere quanto dovuto?
Per ottenere quello che ti spetta, o segnalare altri disservizi del trasporto marittimo (es. guasto o malfunzionamento dell’impianto di climatizzazione, precarie condizioni igieniche della nave/traghetto, etc.), compila gli appositi moduli messi a disposizione gratuitamente in questa sezione del blog. Oppure scrivi direttamente a noi compilando l’apposito form di contatto e, grazie all’intervento dell’Unione dei consumatori, faremo tutto il possibile per far valere i tuoi diritti.