Se hai subito disagi nel trasporto con autobus e rientri in uno di questi casi:
- hai subito un ritardo per un viaggio in autobus, relativo ad una tratta pari o superiore a 250 Km;
- sei incappato in un viaggio cancellato;
- ti è stato impedito di usufruire del mezzo per overbooking (“sovraprenotazione”, per cui la Compagnia di autotrasporti ha accettato più prenotazioni e ha venduto più biglietti dei posti effettivamente disponibili per il viaggio). . . . . .
Niente paura. Metti da parte l’ira e scopri con noi quali sono i tuoi diritti!
Cosa ti spetta?
Come stabilito dal Regolamento (CE) N. 181 del 2011, in caso di ritardo superiore a 120 minuti, di cancellazione o di overbooking, hai diritto a:
- rimborso biglietto autobus e ritorno gratuito al punto di partenza iniziale;
- possibilità di proseguire il viaggio con mezzi di trasporto alternativi.
Se la Compagnia di autotrasporti non è in grado di offrirti quest’ultima possibilità, hai diritto, oltre al rimborso del prezzo pieno del biglietto, ad un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto, come risarcimento per i disagi subiti.
In caso di:
- ritardo superiore a 90 minuti, per un viaggio la cui durata supera le tre ore, o
- cancellazione,
hai diritto, inoltre, a ricevere assistenza, comprendente:
- pasti e bevande, in relazione alla durata dell’attesa;
- sistemazione in albergo o altro alloggio, nel caso in cui il ritardo o la cancellazione abbiano comportato un pernottamento, per un massimo di 80,00 euro a notte e per un massimo di due pernottamenti;
- trasferimento dalla stazione al luogo di sistemazione e viceversa.
Come far valere i tuoi diritti
Se vuoi ottenere quello che ti spetta in seguito a disagi nel trasporto con autobus, oppure vuoi segnalare altri disservizi (es. guasto o malfunzionamento dell’impianto di climatizzazione, precarie condizioni igieniche del mezzo, etc.), compila i moduli messi gratuitamente a disposizione in questa apposita sezione del blog oppure scrivici per ottenere assistenza altamente qualificata.