Se hai compiuto un viaggio in autobus per una tratta pari o superiore a 250 km, probabilmente hai dovuto fare i conti anche con alcuni disagi del trasporto su autolinee: ritardo o cancellazione dell’autobus, oppure overbooking e quindi impossibilità di usufruire del mezzo e di compiere il viaggio. Anche in questi casi il legislatore prevede la tutela dei diritti dei passeggeri.
Pertanto, se sei stato vittima di questi disservizi, hai diritto a rimborsi e risarcimenti!
In particolare, il Regolamento (UE) n. 181 del 2011 tutela i diritti dei passeggeri che usufruiscono del trasporto su autolinee e stabilisce che in caso di ritardo (superiore ai 120 minuti), cancellazione oppure overbooking i passeggeri hanno diritto alla scelta tra il rimborso del prezzo pieno del biglietto e la riprotezione, cioè la possibilità di proseguire il viaggio con mezzi di trasporto alternativi. Nel caso in cui i passeggeri non siano messi nella condizione di poter scegliere tra le due alternative, essi hanno diritto, oltre al rimborso del prezzo pieno del biglietto, ad un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto. La Compagnia di trasporto deve inoltre fornire assistenza, comprendente:
- pasti e bevande, in relazione alla durata dell’attesa;
- sistemazione in albergo o altro alloggio, nel caso in cui il ritardo o la cancellazione abbiano comportato un pernottamento, per un massimo di 80,00 euro a notte e per un massimo di due pernottamenti ;
- trasferimento dalla stazione al luogo di sistemazione e viceversa;
- la possibilità di tornare al punto di partenza iniziale.
In questa sezione ti spiegherò che cosa fare per far valere i tuoi diritti attraverso gli appositi moduli presenti gratuitamente nel blog ed ottenere, per il tramite di UNIONE DEI CONSUMATORI, quanto dovuto!